6/11/2007

INTERPELLANZA | approvazione statuto costituzione società AIGO SRL

Al Signor Sindaco del Comune di MANTA

INTERPELLANZA

In relazione ai fatti, nello specifico e in generale riguardanti, l’approvazione dello Statuto per la costituzione della Società AIGO, società per la gestione del ciclo integrato dell’acqua, e gli atti successivi conseguenti, il sottoscritto Capogruppo di Minoranza,

•viste le dichiarazioni fatte, in Consiglio Comunale, dalla S.V., in merito alla delega a rappresentare il Comune di Manta, in tale società, ad un consigliere di Maggioranza,
osserva,
•che la presenza di un consigliere comunale, all’interno della società di cui sopra, sia come amministratore od altro, non è compatibile con le stesse funzioni di consigliere comunale. Di fatto, l’art. 47, punto 5, dello Statuto del Comune di Manta, recita: “I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata” (Delibera Consiglio Comunale n.19 del 22 giugno 2006),chiede, pertanto, stante la situazione che si è venuta a determinare,

1.che la S.V., venga in Consiglio a riferire su un tale comportamento,
2.che il suddetto consigliere incaricato rassegni immediatamente le dimissioni da Consigliere comunale di Manta.

Manta, 08/06/2007

Il Capogruppo di Minoranza
Arch. Mario Guasti

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Estratto dello statuto:

Articolo 47 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono, essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

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